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SY01898_.wmf (6358 byte) Orario uffici: dal Lunedì al Venerdì              Via D'Azeglio n° 3
                                          dalle    9,00 alle 12,30             48121 Ravenna    
                                         dalle   14,30 alle 17,00             Telefono 0544/217170-30249
                   CHIUSO  mercoledì e venerdì pomeriggio     Fax 0544/30133   
                                                                                                     
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    ... PER LE IMPRESE 

     
    libro.gif (1868 byte)  SOMMARIO
           
    bullet21.gif (910 byte)  ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE
    bullet21.gif (910 byte)  DENUNCIA NOMINATIVA MENSILE DEI LAVORATORI OCCUPATI
    bullet21.gif (910 byte)  APPALTI E SUBAPPALTI
    bullet21.gif (910 byte)  CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI INTEGRATIVI TERRITORIALI E NORME TECNICHE PER I VERSAMENTI
    bullet21.gif (910 byte)  TRATTAMENTO DI MALATTIE ED INFORTUNI
    bullet21.gif (910 byte)  COPERTURA SALARIALE PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DI IMPRESE ARTIGIANE CIG ORDINARIA
    bullet21.gif (910 byte)  INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO D.L. 196/2003 "TUTELA DELLA PRIVACY"
    bullet21.gif (910 byte)  DIRITTO ALLO STUDIO

     


    bullet21.gif (910 byte)  ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE
    In conformità alle disposizione della contrattazione collettiva, sono tenute ad iscriversi alla Cassa tutte le imprese edile ed affini (industriali, cooperative ed artigiane) che operano nella provincia di Ravenna ed in particolare per le aziende provenienti da altre provincie è fatto obbligo di iscrizione quando operano da almeno tre mesi nella provincia di Ravenna. L'iscrizione avviene mediante la sottoscrizione di un apposito modello di richiesta, predisposto dalla Cassa, con il quale l'impresa dichiara di applicare i vigenti CCNL per gli operai dipendenti e si impegna ad osservarli integralmente unitamente agli accordi integrativi territoriali ed allo Statuto e Regolamento della Cassa. In caso di cessazione di attività l'iscrizione dell'azienda decade automaticamente.
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    DENUNCIA NOMINATIVA MENSILE DEI LAVORATORI OCCUPATI
    Con l'invio della denuncia mensile nominativa dei lavoratori occupati e con il versamento degli accantonamenti e delle altre competenze dovute, l'impresa provvede in modo automatico ad iscrivere i propri dipendenti. La denuncia nominativa deve essere compilata in ogni sua parte secondo le istruzioni comunicate dalla Cassa e sottoscritta dal datore di lavoro o dal legale rappresentante dell'Azienda.
    La Cassa provvederà ad assegnare un codice di posizione ad ogni ditta e ad ognuno dei dipendenti denunciati.. I suddetti codici  dovranno essere indicati dalle imprese sia nelle denunce mensili che in ogni comunicazione intercorrente fra la Cassa e le imprese o i loro consulenti. Al fine di mantenere costantemente aggiornati gli archivi anagrafici l'impresa, direttamente  o tramite il proprio consulente, è tenuta a comunicare per iscritto, alla Cassa, ogni variazione che intervenga. Inoltre vanno  notificate: a) la temporanea sospensione dell'attività della ditta; b) la definitiva cessazione della ditta; c) le variazioni   intervenute nella ragione sociale e/o nell'indirizzo della sede sociale; d) ogni variazione riguardante i lavoratori (indirizzo, livello contrattuale, ecc.).
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    bullet21.gif (910 byte) APPALTI E SUBAPPALTI
    L'impresa che affidi in appalto o in sub-appalto lavori edili ed affini, è tenuta a comunicare alla Cassa, utilizzando l'apposito modello,  la denominazione dell'impresa appaltatrice o sub-appaltatrice, l'ubicazione del cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o sub-appaltate, nonché tutti i dati necessari al controllo della manodopera. Qualora l'impresa non si attenga alle predette disposizioni previste dagli accordi stipulati fra le parti e recepite  dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, la Cassa stessa non rilascerà certificazione liberatoria per il pagamento delle opere nè durante l'esecuzione dei lavori, nè a fine lavori.
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    CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI INTEGRATIVI TERRITORIALI E NORME TECNICHE PER  I VERSAMENTI
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    bullet21.gif (910 byte) TRATTAMENTO DI MALATTIE ED INFORTUNI
    In base ai contratti integrativi provinciali le imprese, durante l'assenza dal lavoro (entro i limite della conservazione del posto per i casi di malattia) sono tenute ad erogare mensilmente all'operaio non in prova, compresi gli apprendisti, una integrazione a quanto riconosciuto dagli Istituti Assicurativi e Previdenziali sino al raggiungimento della totale retribuzione normale di fatto (paga base, contingenza, I.T.S. ed e.e.t.) che il dipendente avrebbe percepito in caso di attività lavorativa dal lunedì al venerdì compresi i primi tre giorni di carenza e precisamente:   
    Per le malattie:
    100% della retribuzione  in caso di assenza dal 1° al 180° giorno;
       50% della retribuzione   in caso di assenza dal 181° giorno;
       50% della retribuzione   in caso di assenza dell'apprendista artigiano fino al 31/03/2006;
       100% della retribuzione   in caso di assenza dell'apprendista artigiano dal 01/04/2006.
    Per gli infortuni o malattie professionali:
    100% della retribuzione  in caso di assenza dal 1° giorno fino a guarigione clinica avvenuta.      
    L'accantonamento del 10% per gratifica natalizia relativa ai suddetti periodi di assenza sarà accreditato ai lavoratori   direttamente dalla Cassa, previa esposizione a busta paga da parte dell'impresa ai fini contributivi e fiscali.    
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    Norme tecnico - operative: imprese cooperative ed imprese industriali con più di 15 dipendenti (fino a 12/2006)
    freccia.gif (5188 byte) Norme tecnico - operative: imprese cooperative ed imprese industriali con più di 15 dipendenti (da 01/2007)
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    Norme tecnico - operative: imprese artigiane ed imprese industriali con meno di 15 dipendenti (fino a 12/2006)
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    Norme tecnico - operative: imprese artigiane ed imprese industriali con meno di 15 dipendenti (da 01/2007)
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    Coefficienti in vigore dall' 01/04/2006 al 31/12/2006
    freccia.gif (5188 byte) Coefficienti in vigore dall' 01/01/2007
    freccia.gif (5188 byte) Modello di richiesta di rimborso malattia
              freccia.gif (5188 byte) Modello di richiesta di rimborso infortunio

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    bullet21.gif (910 byte) COPERTURA SALARIALE PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DI  IMPRESE ARTIGIANE CIG ORDINARIA
    L'allegato "L" al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili ed Affini Artigiane e P.I. sottoscritto in data 1 ottobre 2004, ha definito le modalità di riconoscimento, ai lavoratori con contratto di apprendistato, delle assistenze previste all'articolo 12, allegato "D" del medesimo C.C.N.L.
    Le integrazioni salariali avranno decorrenza APRILE 2006 e verranno anticipate al lavoratore dall'impresa, che provvederà successivamente alla richiesta di rimborso alla Cassa Edili.
     
    TRATTAMENTO IN CASO DI CIG ORDINARIA:
    il trattamento di integrazione salariale verrà erogato con i medesimi criteri e riferendosi alla medesima normativa prevista per le autorizzazioni rilasciate dall'INPS a favore dei lavoratori non apprendisti;
    all'apprendista deve essere corrisposta un'indennità equivalente al trattamento di CIG e riferita alle tabelle di inquadramento contenute nell'allegato "D" del CCNL (qualora venga successivamente sottoscritto un accordo territoriale tra le parti, l'indennità verrà riferita alla retribuzione concordata in tale ambito);
    la richiesta di rimborso alla Cassa Edile dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica approvata dal Comitato di Gestione, compilata con accuratezza in ognuna delle parti previste e firmata dal datore di lavoro;
    ad ognuna delle richieste di rimborso dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata dall'INPS per il trattamento di CIGO riconosciuto ai lavoratori con qualifica di operaio occupati nel medesimo cantiere (l'obbligo di allegare l'autorizzazione decade, fatto salvo il diritto al rimborso acquisito dall'impresa, se nel cantiere risultassero occupati soltanto apprendisti).
    La Cassa Edile effettuerà il rimborso a condizione che il cantiere oggetto della richiesta di integrazione salariale sia stato regolarmente elencato nelle denunce nominative mensili degli operai occupati presentate dall'impresa richiedente.
    Le richieste di rimborso non correttamente compilate, parzialmente compilate o mancanti della documentazione prevista, verranno respinte od eventualmente sottoposte al periodico esame del Comitato di Gestione del Fondo.
    Qualsiasi controversia in merito all'applicazione delle nuove coperture salariali a favore degli apprendisti artigiani verrà valutata esclusivamente dal Comitato di Gestione del Fondo.
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    bullet21.gif (910 byte) INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO D.L. 196/2003 "TUTELA DELLA PRIVACY"

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    Modello per l'impresa
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    Modello per gli operai dipendenti
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    bullet21.gif (910 byte) DIRITTO ALLO STUDIO
    Gli operai che frequentano corsi regolari di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso gli Istituti Pubblici o regolarmente riconosciuti, hanno diritto a permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno. Le imprese dovranno retribuire i permessi per le ore di lezione effettuate durante l'orario di lavoro e per la mezz'ora precedente l'inizio delle lezioni se concomitanti con l'orario lavorativo.
    Gli operai studenti che frequentano corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria ed in Istituti Statali di qualificazione professionale, possono usufruire di permessi retribuiti per le prove d'esame. Le imprese dovranno retribuire 8 ore giornaliere per tutte le giornate delle sessioni di esame e 8 ore giornaliere per due giornate precedenti l'esame. I permessi per le prove d'esame vanno ad aggiungersi a quelle di frequenza (150) ore.
    Le imprese dovranno registrare nel libro paga del relativo mese le ore perdute per i permessi suddetti allo stesso modo delle ore lavorate. Per tali ore va versato il 10% di gratifica alla Cassa. La Cassa rimborserà il salario erogato + il 10% di gratifica + i relativi oneri previdenziali e contrattuali sostenuti dall'impresa.
    Il lavoratore deve presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso specificandone il tipo, la durata nel tempo, l'Istituto organizzatore. Deve inoltre presentare all'impresa un certificato di iscrizione al corso ove risulti che il corso stesso ha una durata superiore alle 300 ore di insegnamento effettivo. Mensilmente dovrà trasmettere all'impresa i certificati di frequenza con l'indicazione delle date e delle relative ore. Per le prove d'esame il dipendente dovrà presentare certificato o documento equipollente che attesti l'avvenuta partecipazione agli esami con date ed orari.
    prima dell'inizio dei corsi, l'impresa invierà alla Cassa copia della domanda del lavoratore e del certificato di iscrizione.             
    A ricevimento di tali documenti questa Cassa invierà all'impresa un congruo numero di modelli per la richiesta di rimborso.  
    Tali modelli, debitamente compilati verranno trasmessi mensilmente dall'impresa alla Cassa con allegato copia di certificato di frequenza mensile.
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