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SOMMARIO
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ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE
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DENUNCIA NOMINATIVA MENSILE DEI
LAVORATORI OCCUPATI
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APPALTI E SUBAPPALTI
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CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI
INTEGRATIVI TERRITORIALI E NORME TECNICHE PER I
VERSAMENTI
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TRATTAMENTO DI MALATTIE ED INFORTUNI
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COPERTURA SALARIALE PER GLI APPRENDISTI
DIPENDENTI DI IMPRESE ARTIGIANE CIG ORDINARIA
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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO
D.L. 196/2003 "TUTELA DELLA PRIVACY"
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DIRITTO ALLO STUDIO
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ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE
In conformità alle disposizione della contrattazione collettiva, sono tenute ad
iscriversi alla Cassa tutte le imprese edile ed affini (industriali, cooperative ed
artigiane) che operano nella provincia di Ravenna ed in particolare per le aziende
provenienti da altre provincie è fatto obbligo di iscrizione quando operano da almeno tre
mesi nella provincia di Ravenna. L'iscrizione avviene mediante la sottoscrizione di un
apposito modello di richiesta, predisposto
dalla Cassa, con il quale l'impresa dichiara di applicare i vigenti CCNL per gli operai
dipendenti e si impegna ad osservarli integralmente unitamente agli accordi integrativi
territoriali ed allo Statuto e Regolamento della Cassa. In caso di cessazione di attività
l'iscrizione dell'azienda decade automaticamente.
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DENUNCIA NOMINATIVA MENSILE DEI LAVORATORI
OCCUPATI
Con l'invio della denuncia mensile nominativa dei lavoratori occupati e con il versamento
degli accantonamenti e delle altre competenze dovute, l'impresa provvede in modo
automatico ad iscrivere i propri dipendenti. La denuncia nominativa deve essere compilata
in ogni sua parte secondo le istruzioni comunicate dalla Cassa e sottoscritta dal datore
di lavoro o dal legale rappresentante dell'Azienda.
La Cassa provvederà ad assegnare un codice di posizione ad ogni ditta e ad ognuno dei
dipendenti denunciati.. I suddetti codici dovranno essere indicati dalle imprese sia
nelle denunce mensili che in ogni comunicazione intercorrente fra la Cassa e le imprese o
i loro consulenti. Al fine di mantenere costantemente aggiornati gli archivi anagrafici
l'impresa, direttamente o tramite il proprio consulente, è tenuta a comunicare per
iscritto, alla Cassa, ogni variazione che intervenga. Inoltre vanno notificate: a)
la temporanea sospensione dell'attività della ditta; b) la definitiva cessazione della
ditta; c) le variazioni intervenute nella ragione sociale e/o nell'indirizzo
della sede sociale; d) ogni variazione riguardante i lavoratori (indirizzo, livello
contrattuale, ecc.).
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APPALTI E SUBAPPALTI
- L'impresa che affidi in appalto o in sub-appalto lavori edili ed affini,
è tenuta a
comunicare alla Cassa, utilizzando l'apposito
modello, la denominazione dell'impresa appaltatrice o
sub-appaltatrice, l'ubicazione del cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o
sub-appaltate, nonché tutti i dati necessari al controllo della manodopera. Qualora
l'impresa non si attenga alle predette disposizioni previste dagli accordi stipulati fra
le parti e recepite dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, la Cassa stessa
non rilascerà certificazione liberatoria per il pagamento delle opere nè durante
l'esecuzione dei lavori, nè a fine lavori.
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CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI
INTEGRATIVI TERRITORIALI E NORME TECNICHE PER I VERSAMENTI
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TRATTAMENTO DI MALATTIE ED INFORTUNI
In base ai contratti integrativi provinciali le imprese,
durante l'assenza dal lavoro (entro i limite della conservazione del posto per i casi di
malattia) sono tenute ad erogare mensilmente all'operaio non in prova, compresi gli
apprendisti, una integrazione a quanto riconosciuto dagli Istituti Assicurativi e
Previdenziali sino al raggiungimento della totale retribuzione normale di fatto (paga
base, contingenza, I.T.S. ed e.e.t.) che il dipendente avrebbe percepito in caso di
attività lavorativa dal lunedì al venerdì compresi i primi tre giorni di carenza e
precisamente:
- ► Per le malattie:
- ► 100% della retribuzione in caso di assenza dal 1° al 180° giorno;
► 50% della retribuzione
in caso di assenza dal 181° giorno;
► 50% della retribuzione
in caso di assenza dell'apprendista artigiano fino al 31/03/2006;
- ► 100% della retribuzione in caso di assenza
dell'apprendista artigiano dal 01/04/2006.
► Per
gli infortuni o malattie professionali:
► 100% della retribuzione in caso
di assenza dal 1° giorno fino a guarigione clinica avvenuta.
- L'accantonamento del 10% per gratifica natalizia relativa ai
suddetti periodi di assenza sarà accreditato ai lavoratori direttamente dalla
Cassa, previa esposizione a busta paga da parte dell'impresa ai fini contributivi e
fiscali.
Norme
tecnico - operative: imprese cooperative ed imprese industriali con più di 15 dipendenti
(fino a 12/2006)
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Norme tecnico - operative:
imprese cooperative ed imprese industriali con più di 15 dipendenti (da 01/2007)
Norme
tecnico - operative: imprese artigiane ed imprese industriali con meno di 15 dipendenti
(fino a 12/2006)
Norme tecnico - operative:
imprese artigiane ed imprese industriali con meno di 15 dipendenti (da 01/2007)
Coefficienti in vigore dall' 01/04/2006
al 31/12/2006
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Coefficienti in vigore dall'
01/01/2007
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Modello
di richiesta di rimborso malattia
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Modello
di richiesta di rimborso infortunio
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COPERTURA SALARIALE PER GLI
APPRENDISTI DIPENDENTI DI IMPRESE ARTIGIANE CIG ORDINARIA
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L'allegato "L"
al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili ed Affini
Artigiane e P.I. sottoscritto in data 1 ottobre 2004, ha definito le modalità di
riconoscimento, ai lavoratori con contratto di apprendistato, delle assistenze previste
all'articolo 12, allegato "D" del medesimo C.C.N.L.
- Le integrazioni salariali avranno decorrenza APRILE 2006 e verranno
anticipate al lavoratore dall'impresa, che provvederà successivamente alla richiesta di
rimborso alla Cassa Edili.
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- ► TRATTAMENTO IN CASO DI CIG ORDINARIA:
► il trattamento di integrazione
salariale verrà erogato con i medesimi criteri e riferendosi alla medesima normativa
prevista per le autorizzazioni rilasciate dall'INPS a favore dei lavoratori non
apprendisti;
- ► all'apprendista deve essere corrisposta un'indennità equivalente al
trattamento di CIG e riferita alle tabelle di inquadramento contenute nell'allegato
"D" del CCNL (qualora venga successivamente sottoscritto un accordo territoriale
tra le parti, l'indennità verrà riferita alla retribuzione concordata in tale ambito);
- ►
la richiesta di rimborso alla Cassa Edile dovrà essere presentata
utilizzando esclusivamente la
modulistica approvata
dal Comitato di Gestione, compilata con accuratezza in ognuna delle parti previste e
firmata dal datore di lavoro;
- ►
ad ognuna delle richieste di rimborso dovrà essere allegata copia
dell'autorizzazione rilasciata dall'INPS per il trattamento di CIGO riconosciuto ai
lavoratori con qualifica di operaio occupati nel medesimo cantiere (l'obbligo di allegare
l'autorizzazione decade, fatto salvo il diritto al rimborso acquisito dall'impresa, se nel
cantiere risultassero occupati soltanto apprendisti).
- La Cassa Edile effettuerà il rimborso a condizione che il
cantiere oggetto della richiesta di integrazione salariale sia stato regolarmente elencato
nelle denunce nominative mensili degli operai occupati presentate dall'impresa
richiedente.
- Le richieste di rimborso non correttamente compilate, parzialmente
compilate o mancanti della documentazione prevista, verranno respinte od eventualmente
sottoposte al periodico esame del Comitato di Gestione del Fondo.
- Qualsiasi controversia in merito all'applicazione delle nuove
coperture salariali a favore degli apprendisti artigiani verrà valutata esclusivamente
dal Comitato di Gestione del Fondo.
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INFORMATIVA E RICHIESTA
DI CONSENSO D.L. 196/2003 "TUTELA DELLA PRIVACY"
Modello per l'impresa
Modello per gli operai dipendenti
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DIRITTO ALLO STUDIO
Gli operai che frequentano corsi regolari di studio compresi nell'ordinamento scolastico e
svolti presso gli Istituti Pubblici o regolarmente riconosciuti, hanno diritto a permessi
retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno. Le
imprese dovranno retribuire i permessi per le ore di lezione effettuate durante l'orario
di lavoro e per la mezz'ora precedente l'inizio delle lezioni se concomitanti con l'orario
lavorativo.
Gli operai studenti che frequentano corsi regolari di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria, universitaria ed in Istituti Statali di qualificazione
professionale, possono usufruire di permessi retribuiti per le prove d'esame. Le imprese
dovranno retribuire 8 ore giornaliere per tutte le giornate delle sessioni di esame e 8
ore giornaliere per due giornate precedenti l'esame. I permessi per le prove d'esame vanno
ad aggiungersi a quelle di frequenza (150) ore.
Le imprese dovranno registrare nel libro paga del relativo mese le ore perdute per i
permessi suddetti allo stesso modo delle ore lavorate. Per tali ore va versato il 10% di
gratifica alla Cassa. La Cassa rimborserà il salario erogato + il 10% di gratifica + i
relativi oneri previdenziali e contrattuali sostenuti dall'impresa.
Il lavoratore deve presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio
del corso specificandone il tipo, la durata nel tempo, l'Istituto organizzatore. Deve
inoltre presentare all'impresa un certificato di iscrizione al corso ove risulti che il
corso stesso ha una durata superiore alle 300 ore di insegnamento effettivo. Mensilmente
dovrà trasmettere all'impresa i certificati di frequenza con l'indicazione delle date e
delle relative ore. Per le prove d'esame il dipendente dovrà presentare certificato o
documento equipollente che attesti l'avvenuta partecipazione agli esami con date ed orari.
- prima dell'inizio dei corsi, l'impresa invierà alla Cassa copia
della domanda del lavoratore e del certificato di iscrizione.
- A ricevimento di tali documenti questa Cassa invierà all'impresa
un congruo numero di
modelli per la richiesta
di rimborso.
- Tali modelli, debitamente compilati
verranno trasmessi mensilmente dall'impresa alla Cassa con allegato copia di certificato
di frequenza mensile.
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