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SY01898_.wmf (6358 byte) Orario uffici: dal Lunedì al Venerdì              Via D'Azeglio n° 3
                                          dalle    9,00 alle 12,30             48121 Ravenna    
                                         dalle   14,30 alle 17,00             Telefono 0544/217170-30249
                   CHIUSO  mercoledì e venerdì pomeriggio     Fax 0544/30133   
                                                                                                     
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    ... PER GLI OPERAI

     
    libro.gif (1868 byte) SOMMARIO

    bullet21.gif (910 byte)  MODALITA DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

    bullet21.gif (910 byte)  GRATIFICA NATALIZIA

    bullet21.gif (910 byte)  LIQUIDAZIONI ANTICIPATE

    bullet21.gif (910 byte)  ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA (A.P.E.)

    bullet21.gif (910 byte)  DIRITTO ALLO STUDIO

    bullet21.gif (910 byte)  PREREQUISITI GENERALI EPR IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI

    bullet21.gif (910 byte)  INDENNITA' PER GLI INFORTUNI EXTRA-CONTRATTUALI

    bullet21.gif (910 byte)  SUSSIDIO PER INCIDENTI SUL LAVORO

    bullet21.gif (910 byte)  RIMBORSO SPESE PER CURE TERMALI

    bullet21.gif (910 byte)  SUSSIDIO AI LAVORATORI CON FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

    bullet21.gif (910 byte)  MATERNITA'

    bullet21.gif (910 byte)  SUSSIDIO FUNERARIO

    bullet21.gif (910 byte)  RIMBORSO SPESE PER CURE DENTARIE E PROTESI PER I LAVORATORI E PER I FAMIGLIARI A CARICO

    bullet21.gif (910 byte)  RIMBORSO SPESE PER PROTESI PER APPARECCHI ACUSTICI PER I LAVORATORI E PER I FAMIGLIARI A CARICO

    bullet21.gif (910 byte)  RIMBORSO SPESE PER APPARECCHI DI PROTESI ORTOPEDICA E PRESIDII TERAPEUTICI PER I LAVORATORI E PER I FAMIGLIARI A CARICO

    bullet21.gif (910 byte)  RIMBORSO SPESE PER PROTESI OCULISTICHE PER I LAVORATORI E PER I FAMIGLIARI A CARICO

    bullet21.gif (910 byte)  SUSSIDIO SPESE DIDATTICHE

    bullet21.gif (910 byte)  SUSSIDIO PER MALATTIA OLTRE IL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

    bullet21.gif (910 byte)  INDUMENTI E SCARPE DA LAVORO

    bullet21.gif (910 byte)  TRATTAMENTO MALATTIA T.B.C.

     

    bullet21.gif (910 byte)  MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
    La Cassa erogherà le prestazioni riconosciute mediante accredito in conto corrente bancario o postale, oppure mediante il pagamento delle competenze presso tutte le filiali della Cassa di Risparmio di Ravenna (oltre 70 sportelli aperti nella provincia di Ravenna e nelle zone limitrofe). Il lavoratore può scegliere la modalità di pagamento, a lui più congeniale, fra bonifico bancario o pagamento diretto presso le filiali della Cassa di Risparmio di Ravenna tramite la compilazione di un apposito modulo. Nel caso in cui alla Cassa non pervenga nessuna scelta, i pagamenti verranno effettuati predisponendo il pagamento per cassa presso le filiali della Cassa di Risparmio di Ravenna.
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    bullet21.gif (910 byte) GRATIFICA NATALIZIA
    L'anno di gestione dell'accantonamento per gratifica natalizia (10%) decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. L'erogazione degli importi accantonati viene effettuata, in unica soluzione, entro il giorno 20 dicembre di ogni anno. Al domicilio del lavoratore verrà inviato estratto conto in cui sono indicate le ore mensili lavorate e la relativa gratifica accantonata nonché le ore di malattia ed infortunio e la gratifica maturata durante tali eventi. Dal totale contabilizzato viene detratta la quota sindacale ai lavoratori che hanno sottoscritto la delega a favore di un'Organizzazione sindacale, nella percentuale prevista dalla delega sopracitata.
    Le somme erogate dalla Cassa dovranno sempre corrispondere a quelle accantonate dai datori di lavoro a tale titolo. Qualsiasi reclamo, nei confronti della Cassa, circa la predetta rispondenza o circa la  mancata liquidazione di tutto o parte
    degli accantonamenti pretesi, deve essere presentato dall'operaio alla Cassa, a  pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui dette somme si sono rese esigibili.
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    bullet21.gif (910 byte) LIQUIDAZIONI ANTICIPATE
    La Cassa non può corrispondere agli operai iscritti alcun acconto sulle somme accantonate, ad eccezione dei casi di effettiva e comprovata necessità da parte dei richiedenti e ad insindacabile giudizio del Comitato di Presidenza.
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    bullet21.gif (910 byte) ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA (A.P.E.)
    Il lavoratore matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2100 ore (ore denunciate, ore di assenza per malattia, ore di assenza per infortunio o malattia professionale, ore di frequenza dei corsi alla scuola edili, ore di servizio militare e ore di congedo matrimoniale). Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente l'erogazione. Le ore possono essere maturate anche in più circoscrizioni territoriali. In tale caso le Casse Edili corrispondono la prestazione ognuna per la propria competenza. L'erogazione è effettuata dalla Cassa in occasione del 1° maggio. La prestazione è determinata secondo importi crescenti in relazione all'anzianità maturata e   calcolata moltiplicando gli importi orari, stabiliti annualmente dalle Associazioni Nazionali, per il numero di ore denunciate,    di malattia e di infortunio o malattia professionale relative al secondo anno del biennio.
    E' cura dell'operaio comunicare alla Cassa, anche telefonicamente, le Casse Edili dove eventualmente risultino registrate altre ore. La Cassa potrà così procedere al trasferimento delle ore.
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    bullet21.gif (910 byte)  DIRITTO ALLO STUDIO
    Gli operai che frequentano corsi regolari di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso gli Istituti Pubblici o regolarmente riconosciuti, hanno diritto a permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno. Le imprese dovranno retribuire i permessi per le ore di lezione effettuate durante l'orario di lavoro e per la mezz'ora precedente l'inizio delle lezioni se concomitanti con l'orario lavorativo.
    Gli operai studenti che frequentano corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria ed in Istituti Statali di qualificazione professionale, possono usufruire di permessi retribuiti per le prove d'esame. Le imprese dovranno retribuire 8 ore giornaliere per tutte le giornate delle sessioni di esame e 8 ore giornaliere per due giornate precedenti l'esame. I permessi per le prove d'esame vanno ad aggiungersi a quelle di frequenza (150 ore).
    Le imprese dovranno registrare nel libro paga del relativo mese le ore perdute per i permessi suddetti allo stesso modo delle ore lavorate. Per tali ore va versato il 10% di gratifica alla Cassa. La Cassa rimborserà il salario erogato + il 10% di gratifica + i relativi oneri previdenziali e contrattuali sostenuti dall'impresa.
    Il lavoratore deve presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso specificandone il tipo, la durata nel tempo, l'Istituto organizzatore. Deve inoltre presentare all'impresa un certificato di iscrizione al corso ove risulti che il corso stesso ha una durata superiore alle 300 ore di insegnamento effettivo. Mensilmente dovrà trasmettere all'impresa i certificati di frequenza con l'indicazione delle date e delle relative ore. Per le prove d'esame
    il dipendente dovrà presentare certificato o documento equipollente che attesti l'avvenuta partecipazione agli esami con date ed orari.
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    bullet21.gif (910 byte)  PREREQUISITI GENERALI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI
    Per beneficiare delle prestazioni il lavoratore deve possedere i seguenti requisiti:
    risultare iscritto alla Cassa ed essere alle dipendenze di una impresa in regola con i versamenti;
    aver maturato almeno 450 ore denunciate nel semestre precedente l'evento;
    aver presentato domanda alla Cassa nei termini previsti per ogni tipo di prestazione, allegando la documentazione specificata.
    Nel caso di perdurante inadempienza da parte dell'impresa, il lavoratore manterrà comunque il diritto ad usufruire delle prestazioni, che verranno corrisposte nel momento in cui l'impresa stessa regolarizzerà la sua posizione contributiva.
    Evenutali deroghe alle condizioni generali per il godimento delle prestazioni sono specificate nella descrizione della singola  prestazione.
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    bullet21.gif (910 byte) INDENNITA' PER GLI INFORTUNI EXTRA-PROFESSIONALI
    La Cassa ha stipulato con una Compagnia Assicuratrice una polizza collettiva contro gli infortuni extra-professionali per tutti i lavoratori iscritti a partire dal giorno di assunzione. Per infortunio extra-professionale si intende il sinistro che avviene fuori dall'orario e dall'ambiente di lavoro.
    Le garanzie prestate sono:
    in caso di morte                                     €   7.746,85
    in caso di invalidità permanente fino a     € 15.493,71
    Resta inteso che la Compagnia di Assicurazione non dar luogo al risarcimento allorché il sinistro venga indennizzato dall'INAIL. La denuncia di infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e la causa che lo determinarono, deve essere fatta entro 3 giorni o dal momento in cui il contraente, l'assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. L'assicurato, i suoi famigliari o aventi diritto devono acconsentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria. Se il contraente, l'assicurato o i suoi aventi diritto tentano di ingannare la Compagnia sulla natura, sulle cause o conseguenze dell'infortunio o ne sono responsabili per dolo o colpa grave perdono ogni diritto all'indennità.
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    bullet21.gif (910 byte) sussidio per incidenti sul lavoro
    A partire dal giorno di assunzione, in caso di morte o invalidità permanente pari o superiore all'80% determinata da infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL, ai lavortari iscritti o loro aventi causa che ne fanno richiesta, la Cassa erogherà un sussidio "una tantum" di € 7.746,85.
    Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione dell'INAIL attestante il riconoscimento del sinistro da parte dell'Istituto e in caso di invalidità permanente l'indicazione della percentuale di invalidità riconosciuta dall'Istituto stesso.
    freccia.gif (5188 byte) modello domanda in caso di morte
    freccia.gif (5188 byte) modello domanda in caso di invalidità permanente
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    bullet21.gif (910 byte)   RIMBORSO SPESE PER CURE TERMALI
    Agli operai iscritti avviati alle cure termali dall'INPS o dall'AUSL la Cassa corrisponde un rimborso spese di:
    € 15,49 giornaliere per un massimo di 12 giorni agli operai avviati alle cure termali dall'AUSL;
    € 77,47 forfettarie agli operai avviati alle cure termali dall'INPS.
    La corresponsione del rimborso spese � effettuata, in unica soluzione, a domanda dell'operaio interessato e subordinatamente  all'esibizione di una dichiarazione dell'INPS o dell'AUSL competente, attestante il periodo e il luogo di cura. Il suddetto rimborso viene riconosciuto a condizione che il periodo di cure termali non sia stato considerato periodo di malattia. L'esibizione dei documenti e la domanda di rimborso dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 90� giorno dalla data del termine della cura.
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    bullet21.gif (910 byte)   SUSSIDIO AI LAVORATORI CON FIGLI PORTATORI DI HANDICAP
    La Cassa corrisponde un contributo di € 1.549,37 annuo posticipato, frazionato in rapporto ai mesi di iscrizione alla Cassa,   ai lavoratori iscritti con figli portatori di handicap di origine neonatale o successiva che abbiano dato origine ad una insufficienza mentale e/o motoria e/o visiva e/o uditiva superiore a i 2/3 della norma. Per avere diritto al contributo, il lavoratore dovrà fare domanda alla Cassa corredandola con certificato rilasciato dalla Commissione Invalidi - Servizio    Igiene Pubblica dell'AUSL di appartenenza e dalla dichiarazione dell'Ufficio di collocamento attestante l'iscrizione nelle liste di disoccupazione. Detto contributo viene riconosciuto a prescindere dall'età dell'handicappato e per i mesi nei quali l'handicappato risulta a carico del lavoratore.
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    bullet21.gif (910 byte)   MATERNITA'
    Tenuto conto che l'INPS riconosce durante il periodo di assenza obbligatoria per maternità soltanto l'80% del salario compresa la relativa gratifica, la Cassa riconoscerà alla lavoratrice il 2% di gratifica natalizia non riconosciuta dall'Istituto Previdenziale. Le ore di assenza obbligatoria per maternità saranno considerate ai fini A.P.E. per l'acquisizione del diritto.
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    bullet21.gif (910 byte)   sussidio funerario
    In caso di decesso per malattia del lavoratore, agli eredi verrà corrisposta la somma di € 1.549,37 "una tantum".
    La richiesta dovrà essere inoltrata dagli aventi causa entro 90 giorni dalla data del decesso corredata di un certificato di  morte e di un atto notorio in carta semplice rilasciato dal Comune.
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    bullet21.gif (910 byte)   rimborso spese per cure dentarie e protesi per i lavoratori e per i famigliari a carico
    La Cassa rimborsa ai lavoratori parte della spesa sostenuta, per se e per i propri famigliari fiscalmente a carico,  per cure dentarie e, precisamente, il 50% dell'importo fatturato da un medico (non odontotecnico) fino ad un massimo indennizzabile di € 800,00 nei due anni solari.
    Le domande di rimborso dovranno essere inoltrate alla Cassa entro 90 giorni dalla data della fattura con allegata la fattura originale quietanzata.
    Se il lavoratore non ha le 450 ore nel semestre precedente viene eventualmente riconosciuta la prestazione con il concorso    del semestre successivo.
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    bullet21.gif (910 byte)  rimborso spese per protesi per apparecchi acustici per i lavoratori e per i famigliari a carico
    La Cassa rimborsa ai lavoratori parte della spesa sostenuta, per se e per i propri famigliari fiscalmente a carico, per l'acquisto di apparecchi acustici e, precisamente il 50% dell'importo fatturato fino ad un massimo indennizzabile di € 400,00 per anno solare.
    Le domande di rimborso dovranno essere inoltrate alla Cassa entro 90 giorni dalla data della fattura con allegati il certificato attestante la prescrizione medica specialistica (AUSL) e la fattura originale quietanzata.
    Se il lavoratore non ha le 450 ore nel semestre precedente viene eventualmente riconosciuta la prestazione con il concorso del semestre successivo.
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    bullet21.gif (910 byte)   rimborso spese per apparecchi di protesi ortopedica e presidii terapeutici per i lavoratori e per i famigliari fiscalmente a carico.
    La Cassa rimborsa ai lavoratori parte della spese sostenuta, per se e per i famigliari fiscalmente a carico, per l'acquisto di apparecchi di protesi ortopedica e presidii terapeutici e precisamente il 50% della spesa fatturata fino ad un massimo indennizzabile di € 400,00 per anno solare.
    Le domande di rimborso dovranno essere inoltrate all Cassa entro 90 giorni dalla data della fattura con allegati il certificato attestante la prescrizione medica specialistica (AUSL) e la fattura originale quietanzata.
    Se il lavoratore non ha le 450 ore nel semestre precedente viene eventualmente riconosciuta la prestazione con il concorso del semestre successivo.
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    bullet21.gif (910 byte)   RIMBORSO SPESE PE PROTESI OCULISTICHE PER I LAVORATORI E PER I FAMIGLARI A CARICO
    La Cassa rimborsa ai lavoratori parte della spese sostenuta, per se e per i famigliari fiscalmente a carico,  per l'acquisto di occhiali e precisamente il 50% della spesa fatturata fino ad    un massimo indennizzabile di € 500,00 nei due anni solari.
    Le domande di rimborso dovranno essere inoltrate alla Cassa entro 90 giorni dalla data della fattura con allegati il certificato attestante la prescrizione medica specialistica (AUSL) e la fattura originale quietanzata.
    Se il lavoratore non ha le 450 ore nel semestre precedente viene eventualmente riconosciuta la prestazione con il concorso del semestre successivo.
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    bullet21.gif (910 byte)   sussidio spese didattiche
    Ai lavoratori, iscritti alla Cassa al 30 settembre di ogni anno, che abbiano a proprio carico figli che frequentano Scuole Medie inferiori e superiori, Istituti e Scuole Professionali, Statali, Regionali, legalmente riconosciute e parificate, verrà rimborsata, per ogni figlio la somma di:
    € 160   per la frequenza alla scuola media inferiore (€ 130 per i rimborsi fino all'anno scolastico 2007/2008);
    € 190   per la frequenza alla scuola media superiore (€ 130 per i rimborsi fino all'anno scolastico 2007/2008).
    La rimborso verrà riconosciuto a condizione che l'alunno non stia ripetendo un anno scolastico nel medesimo corso di studi.
    In deroga al punto b) delle condizioni generali per il diritto all'assistenza, potranno presentare la domanda di sussidio i lavoratori con un numero di ore denunciate non inferiore a 1.100 nel trascorso anno edile (01/10 - 30/09).
    La prestazione può essere riconosciuta con il concorso delle ore di altre Casse Edili a patto di ottenere dichiarazione da queste che nessuna prestazione similare è stata o dovrà essere erogata.
    Le domande dovranno pervenire entro il 31 gennaio e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
    stato di famiglia aggiornato o documentazione idonea;
    dichiarazione di frequenza dell'anno in corso.
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    bullet21.gif (910 byte)  sussidio per malattia oltre il periodo di conservazione del posto di lavoro
    Nel caso in cui la malattia del lavoratore iscritto superi il periodo di conservazione del posto previsto dai CCNL, ed a condizione che non vi sia risoluzione del rapporto di lavoro, la Cassa corrisponde al lavoratore stesso un trattamento economico di assistenza di € 25,82 giornaliere. Tale sussidio viene erogato per tutte le giornate lavorative non indennizzate dall'INPS entro un massimo di 90 giorni (compresi sabati, domeniche e festivi) dal termine del periodo di comporto. Per ottenere l'assistenza il lavoratore dovrà presentare idonea richiesta alla Cassa Edile allegando copia della certificazione medica di malattia. La Cassa riconosce il sussidio a condizione che venga accertata la presenza del lavoratore nelle denunce mensili degli operai occupati presentante dall'impresa.
              freccia.gif (5188 byte) Modello di domanda
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    bullet21.gif (910 byte)   indumenti e scarpe da lavoro
    Ai lavoratori in forza nel mese di Marzo verranno forniti una volta all'anno:
    1 giubbino
    1 tuta
    1 paio di pantaloni o salopette
    1 paio di scarpe antinfortunistiche alte o basse.
    In deroga al punto b) delle condizioni generali per il diritto all'assistenza, beneficiari della fornitura saranno i lavoratori che nell'esercizio edile precedente potranno far valer almeno 1.300 ore registrate. Delle 1.300 ore richieste almeno 800 dovranno essere maturate alla Cassa Edile di Ravenna.
    La prestazione verrà erogata direttamente dalla Cassa senza che il lavoratore debba fare alcuna domanda.
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    bullet21.gif (910 byte)   trattamento malattia t.b.c.
    Premesso che tali malattie sono assistite dall'Inps ad esse si applica la normativa relativa all'assistenza malattia. Si precisa che l'indenniàà post sanatoriale è comunque di spettanza del lavoratore.
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