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SOMMARIO
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MODALITA DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI
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GRATIFICA NATALIZIA
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LIQUIDAZIONI ANTICIPATE
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ANZIANITA'
PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA (A.P.E.)
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DIRITTO
ALLO STUDIO
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PREREQUISITI GENERALI EPR IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI
EXTRA-CONTRATTUALI
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INDENNITA' PER GLI INFORTUNI EXTRA-CONTRATTUALI
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SUSSIDIO PER INCIDENTI SUL LAVORO
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RIMBORSO SPESE PER CURE TERMALI
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SUSSIDIO AI LAVORATORI CON FIGLI PORTATORI
DI HANDICAP
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MATERNITA'
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SUSSIDIO FUNERARIO
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RIMBORSO SPESE PER CURE DENTARIE E PROTESI
PER I LAVORATORI E PER I FAMIGLIARI A CARICO
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RIMBORSO
SPESE PER PROTESI PER APPARECCHI ACUSTICI
PER I LAVORATORI E PER I FAMIGLIARI A CARICO
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RIMBORSO SPESE PER APPARECCHI DI PROTESI
ORTOPEDICA E PRESIDII TERAPEUTICI PER I
LAVORATORI E PER I FAMIGLIARI A CARICO
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RIMBORSO SPESE PER PROTESI OCULISTICHE PER I
LAVORATORI E PER I FAMIGLIARI A CARICO
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SUSSIDIO SPESE DIDATTICHE
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SUSSIDIO
PER MALATTIA OLTRE IL PERIODO DI
CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
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INDUMENTI E SCARPE DA LAVORO
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TRATTAMENTO
MALATTIA T.B.C.
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MODALITA' DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
La Cassa erogherà le prestazioni riconosciute mediante accredito in
conto corrente bancario o postale, oppure mediante il pagamento delle competenze presso
tutte le filiali della Cassa di Risparmio di Ravenna (oltre 70 sportelli aperti nella
provincia di Ravenna e nelle zone limitrofe). Il lavoratore può scegliere la modalità di
pagamento, a lui più congeniale, fra bonifico bancario o pagamento diretto presso le
filiali della Cassa di Risparmio di Ravenna tramite la compilazione di un apposito
modulo. Nel caso in cui alla Cassa non
pervenga nessuna scelta, i pagamenti verranno effettuati predisponendo il pagamento per
cassa presso le filiali della Cassa di Risparmio di Ravenna.
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GRATIFICA NATALIZIA
L'anno di gestione dell'accantonamento
per gratifica natalizia (10%)
decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. L'erogazione degli importi
accantonati viene effettuata, in unica soluzione, entro il giorno 20 dicembre di ogni
anno. Al domicilio del lavoratore verrà inviato estratto conto in cui sono indicate le
ore mensili lavorate e la relativa gratifica accantonata nonché le ore di malattia ed
infortunio e la gratifica maturata durante tali eventi. Dal totale contabilizzato viene
detratta la quota sindacale ai lavoratori che hanno sottoscritto la delega a favore di
un'Organizzazione sindacale, nella percentuale prevista dalla delega sopracitata.
Le somme erogate dalla Cassa dovranno sempre corrispondere a quelle accantonate dai datori
di lavoro a tale titolo. Qualsiasi reclamo, nei confronti della Cassa, circa la predetta
rispondenza o circa la mancata liquidazione di tutto o parte
- degli accantonamenti pretesi, deve essere presentato dall'operaio
alla Cassa, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui dette somme si
sono rese esigibili.
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LIQUIDAZIONI ANTICIPATE
La Cassa non può corrispondere agli operai iscritti alcun acconto
sulle somme accantonate, ad eccezione dei casi di effettiva e comprovata necessità da
parte dei richiedenti e ad insindacabile giudizio del Comitato di Presidenza.
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ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA (A.P.E.)
Il lavoratore matura l'anzianità professionale edile quando in
ciascun biennio possa far valere almeno 2100 ore (ore denunciate, ore di assenza per
malattia, ore di assenza per infortunio o malattia professionale, ore di frequenza dei
corsi alla scuola edili, ore di servizio militare e ore di congedo matrimoniale). Ciascun
biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente l'erogazione. Le ore possono essere
maturate anche in più circoscrizioni territoriali. In tale caso le Casse Edili
corrispondono la prestazione ognuna per la propria competenza. L'erogazione
è effettuata
dalla Cassa in occasione del 1° maggio. La prestazione è determinata secondo importi
crescenti in relazione all'anzianità maturata e calcolata moltiplicando gli
importi orari, stabiliti annualmente dalle Associazioni Nazionali, per il numero di ore
denunciate, di malattia e di infortunio o malattia professionale
relative al secondo anno del biennio.
E' cura dell'operaio comunicare alla Cassa, anche telefonicamente, le Casse Edili dove
eventualmente risultino registrate altre ore. La Cassa potrà così procedere al
trasferimento delle ore.
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DIRITTO ALLO STUDIO
Gli operai che frequentano corsi regolari di studio compresi
nell'ordinamento scolastico e svolti presso gli Istituti Pubblici o regolarmente
riconosciuti, hanno diritto a permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un
triennio, usufruibili anche in un solo anno. Le imprese dovranno retribuire i permessi per
le ore di lezione effettuate durante l'orario di lavoro e per la mezz'ora precedente
l'inizio delle lezioni se concomitanti con l'orario lavorativo.
Gli operai studenti che frequentano corsi regolari di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria, universitaria ed in Istituti Statali di qualificazione
professionale, possono usufruire di permessi retribuiti per le prove d'esame. Le imprese
dovranno retribuire 8 ore giornaliere per tutte le giornate delle sessioni di esame e 8
ore giornaliere per due giornate precedenti l'esame. I permessi per le prove d'esame vanno
ad aggiungersi a quelle di frequenza (150 ore).
Le imprese dovranno registrare nel libro paga del relativo mese le ore perdute per i
permessi suddetti allo stesso modo delle ore lavorate. Per tali ore va versato il 10% di
gratifica alla Cassa. La Cassa rimborserà il salario erogato + il 10% di gratifica + i
relativi oneri previdenziali e contrattuali sostenuti dall'impresa.
Il lavoratore deve presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio
del corso specificandone il tipo, la durata nel tempo, l'Istituto organizzatore. Deve
inoltre presentare all'impresa un certificato di iscrizione al corso ove risulti che il
corso stesso ha una durata superiore alle 300 ore di insegnamento effettivo. Mensilmente
dovrà trasmettere all'impresa i certificati di frequenza con l'indicazione delle date e
delle relative ore. Per le prove d'esame
- il dipendente dovrà presentare certificato o
documento equipollente che attesti l'avvenuta partecipazione agli esami con date ed orari.
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PREREQUISITI GENERALI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI
EXTRA-CONTRATTUALI
- Per beneficiare delle prestazioni il lavoratore deve possedere i
seguenti requisiti:
►
risultare iscritto alla Cassa ed essere alle dipendenze di una impresa in regola con i
versamenti;
►
aver maturato almeno 450 ore denunciate nel semestre precedente l'evento;
►
aver presentato domanda alla Cassa nei termini previsti per ogni tipo di prestazione,
allegando la documentazione specificata.
Nel caso di perdurante inadempienza da parte dell'impresa, il lavoratore manterrà
comunque il diritto ad usufruire delle prestazioni, che verranno corrisposte nel momento
in cui l'impresa stessa regolarizzerà la sua posizione contributiva.
Evenutali deroghe alle condizioni generali per il godimento delle prestazioni sono
specificate nella descrizione della singola prestazione.
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INDENNITA' PER GLI INFORTUNI EXTRA-PROFESSIONALI
La Cassa ha stipulato con una Compagnia Assicuratrice una polizza
collettiva contro gli infortuni extra-professionali per tutti i lavoratori iscritti a
partire dal giorno di assunzione. Per infortunio extra-professionale si intende il
sinistro che avviene fuori dall'orario e dall'ambiente di lavoro.
Le garanzie prestate sono:
► in
caso di morte
7.746,85
► in
caso di invalidità permanente fino a 15.493,71
Resta inteso che la Compagnia di Assicurazione non dar luogo al risarcimento allorché
il sinistro venga indennizzato dall'INAIL. La denuncia di infortunio, con l'indicazione
del luogo, giorno e ora dell'evento e la causa che lo determinarono, deve essere fatta
entro 3 giorni o dal momento in cui il contraente, l'assicurato o i suoi aventi diritto ne
abbiano avuto la possibilità. L'assicurato, i suoi famigliari o aventi diritto devono
acconsentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che questa
ritenga necessaria. Se il contraente, l'assicurato o i suoi aventi diritto tentano di
ingannare la Compagnia sulla natura, sulle cause o conseguenze dell'infortunio o ne sono
responsabili per dolo o colpa grave perdono ogni diritto all'indennità.
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sussidio per incidenti sul lavoro
- A partire dal giorno di assunzione, in caso di morte o invalidità
permanente pari o superiore all'80% determinata da infortunio sul lavoro riconosciuto
dall'INAIL, ai lavortari iscritti o loro aventi causa che ne fanno richiesta, la Cassa
erogherà un sussidio "una tantum" di 7.746,85.
Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione dell'INAIL attestante il
riconoscimento del sinistro da parte dell'Istituto e in caso di invalidità permanente
l'indicazione della percentuale di invalidità riconosciuta dall'Istituto stesso.
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modello domanda in caso di morte
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modello domanda in caso di invalidità permanente
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RIMBORSO SPESE PER CURE TERMALI
Agli operai iscritti avviati alle cure termali dall'INPS o dall'AUSL
la Cassa corrisponde un rimborso spese di:
►
15,49 giornaliere per un massimo di 12 giorni agli operai avviati alle cure termali
dall'AUSL;
►
77,47 forfettarie agli operai avviati alle cure termali dall'INPS.
La corresponsione del rimborso spese � effettuata, in unica soluzione, a
domanda dell'operaio interessato e
subordinatamente all'esibizione di una dichiarazione dell'INPS o dell'AUSL
competente, attestante il periodo e il luogo di cura. Il suddetto rimborso viene
riconosciuto a condizione che il periodo di cure termali non sia stato considerato periodo
di malattia. L'esibizione dei documenti e la domanda di rimborso dovrà essere effettuata,
a pena di decadenza, entro il 90� giorno dalla data del termine della cura.
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SUSSIDIO AI LAVORATORI CON FIGLI
PORTATORI DI HANDICAP
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La Cassa corrisponde un contributo di 1.549,37 annuo
posticipato, frazionato in rapporto ai mesi di iscrizione alla Cassa, ai
lavoratori iscritti con figli portatori di handicap di origine neonatale o successiva che
abbiano dato origine ad una insufficienza mentale e/o motoria e/o visiva e/o uditiva
superiore a i 2/3 della norma. Per avere diritto al contributo, il lavoratore dovrà fare
domanda alla Cassa corredandola con certificato
rilasciato dalla Commissione Invalidi - Servizio Igiene Pubblica
dell'AUSL di appartenenza e dalla dichiarazione dell'Ufficio di collocamento attestante
l'iscrizione nelle liste di disoccupazione. Detto contributo viene riconosciuto a
prescindere dall'età dell'handicappato e per i mesi nei quali l'handicappato risulta a
carico del lavoratore.
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MATERNITA'
Tenuto conto che l'INPS riconosce durante il periodo di assenza
obbligatoria per maternità soltanto l'80% del salario compresa la relativa gratifica, la
Cassa riconoscerà alla lavoratrice il 2% di gratifica natalizia non riconosciuta
dall'Istituto Previdenziale. Le ore di assenza obbligatoria per maternità saranno
considerate ai fini A.P.E. per l'acquisizione del diritto.
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sussidio funerario
In caso di decesso per malattia del lavoratore, agli eredi verrà
corrisposta la somma di 1.549,37 "una tantum".
La richiesta dovrà essere inoltrata dagli
aventi causa entro 90 giorni dalla data del decesso corredata di un certificato di
morte e di un atto notorio in carta semplice rilasciato dal Comune.
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rimborso spese per
cure dentarie e protesi per i lavoratori e per i famigliari
a carico
- La Cassa rimborsa ai lavoratori parte della spesa sostenuta, per
se e per i propri famigliari fiscalmente a carico, per cure dentarie e,
precisamente, il 50% dell'importo fatturato da un medico (non odontotecnico) fino ad un
massimo indennizzabile di 800,00 nei due anni solari.
- Le
domande di
rimborso dovranno essere inoltrate alla Cassa entro 90 giorni dalla data della fattura con
allegata la fattura originale quietanzata.
- Se il lavoratore non ha le 450 ore nel semestre precedente viene
eventualmente riconosciuta la prestazione con il concorso del semestre
successivo.
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rimborso spese per protesi per
apparecchi acustici per i lavoratori e per i famigliari a
carico
- La Cassa rimborsa ai lavoratori parte della spesa sostenuta, per
se e per i propri famigliari fiscalmente a carico, per l'acquisto di apparecchi acustici
e, precisamente il 50% dell'importo fatturato fino ad un massimo indennizzabile di
400,00 per anno solare.
- Le
domande di
rimborso dovranno essere inoltrate alla Cassa entro 90 giorni dalla data della fattura con
allegati il certificato attestante la prescrizione medica specialistica (AUSL) e la
fattura originale quietanzata.
- Se il lavoratore non ha le 450 ore nel semestre precedente viene
eventualmente riconosciuta la prestazione con il concorso del semestre successivo.
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rimborso spese
per apparecchi di protesi ortopedica e presidii terapeutici
per i lavoratori e per i famigliari fiscalmente a carico.
- La Cassa rimborsa ai lavoratori parte della spese sostenuta, per
se e per i famigliari fiscalmente a carico, per l'acquisto di apparecchi di protesi
ortopedica e presidii terapeutici e precisamente il 50% della spesa fatturata fino ad un
massimo indennizzabile di 400,00 per anno solare.
- Le
domande di
rimborso dovranno essere inoltrate all Cassa entro 90 giorni dalla data della fattura con
allegati il certificato attestante la prescrizione medica specialistica (AUSL) e la
fattura originale quietanzata.
- Se il lavoratore non ha le 450 ore nel semestre precedente viene
eventualmente riconosciuta la prestazione con il concorso del semestre successivo.
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RIMBORSO SPESE PE PROTESI
OCULISTICHE PER I LAVORATORI E PER I FAMIGLARI A CARICO
- La Cassa rimborsa ai lavoratori parte della spese sostenuta, per
se e per i famigliari fiscalmente a carico, per l'acquisto di occhiali e
precisamente il 50% della spesa fatturata fino ad un massimo
indennizzabile di 500,00 nei due anni solari.
- Le
domande di
rimborso dovranno essere inoltrate alla Cassa entro 90 giorni dalla data della fattura con
allegati il certificato attestante la prescrizione medica specialistica (AUSL) e la
fattura originale quietanzata.
Se il lavoratore non ha le 450 ore nel semestre precedente viene eventualmente
riconosciuta la prestazione con il concorso del semestre successivo.
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sussidio spese didattiche
- Ai lavoratori, iscritti alla Cassa
al 30 settembre di ogni anno,
che abbiano a proprio carico figli che frequentano Scuole Medie inferiori e superiori,
Istituti e Scuole Professionali, Statali, Regionali, legalmente riconosciute e parificate,
verrà rimborsata, per ogni figlio la somma di:
- ► 160 per la frequenza alla scuola media
inferiore ( 130 per i rimborsi fino all'anno scolastico 2007/2008);
- ► 190 per la frequenza alla scuola media
superiore ( 130 per i rimborsi fino all'anno scolastico 2007/2008).
- La rimborso verrà riconosciuto a condizione che l'alunno non stia
ripetendo un anno scolastico nel medesimo corso di studi.
- In deroga al punto b) delle condizioni generali per il diritto
all'assistenza, potranno presentare la domanda di sussidio i lavoratori con un numero di
ore denunciate non inferiore a 1.100 nel trascorso anno edile (01/10 - 30/09).
- La prestazione può essere riconosciuta con il concorso delle ore
di altre Casse Edili a patto di ottenere dichiarazione da queste che nessuna prestazione
similare è stata o dovrà essere erogata.
- Le
domande dovranno
pervenire entro il 31 gennaio e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
- ► stato di famiglia aggiornato o documentazione idonea;
- ► dichiarazione di frequenza dell'anno in corso.
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sussidio per malattia oltre il
periodo di conservazione del posto di lavoro
- Nel caso in cui la malattia del lavoratore iscritto superi il
periodo di conservazione del posto previsto dai CCNL, ed a condizione che non vi sia
risoluzione del rapporto di lavoro, la Cassa corrisponde al lavoratore stesso un
trattamento economico di assistenza di 25,82 giornaliere. Tale sussidio viene
erogato per tutte le giornate lavorative non indennizzate dall'INPS entro un massimo di 90
giorni (compresi sabati, domeniche e festivi) dal termine del periodo di comporto. Per
ottenere l'assistenza il lavoratore dovrà presentare idonea richiesta alla Cassa Edile
allegando copia della certificazione medica di malattia. La Cassa riconosce il sussidio a
condizione che venga accertata la presenza del lavoratore nelle denunce mensili degli
operai occupati presentante dall'impresa.
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Modello
di domanda
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indumenti e scarpe da lavoro
- Ai lavoratori in forza nel mese di Marzo verranno forniti una
volta all'anno:
- ► 1 giubbino
- ► 1 tuta
- ► 1 paio di pantaloni o salopette
- ► 1 paio di scarpe antinfortunistiche alte o basse.
- In deroga al punto b) delle condizioni generali per il diritto
all'assistenza, beneficiari della fornitura saranno i lavoratori che nell'esercizio edile
precedente potranno far valer almeno 1.300 ore registrate. Delle 1.300 ore richieste
almeno 800 dovranno essere maturate alla Cassa Edile di Ravenna.
- La prestazione verrà erogata direttamente dalla Cassa senza che
il lavoratore debba fare alcuna domanda.
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trattamento malattia t.b.c.
- Premesso che tali malattie sono assistite dall'Inps ad esse si
applica la normativa relativa all'assistenza malattia. Si precisa che l'indenniàà post
sanatoriale è comunque di spettanza del lavoratore.
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