Gratifica Natalizia
L'anno di gestione dell'accantonamento per gratifica natalizia (10%) decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. L'erogazione degli importi accantonati viene effettuata, in unica soluzione, entro il giorno 20 dicembre di ogni anno.
Al domicilio del lavoratore verrà inviato estratto conto in cui sono indicate le ore mensili lavorate e la relativa gratifica accantonata nonché le ore di malattia ed infortunio e la gratifica maturata durante tali eventi.
Dal totale contabilizzato viene detratta la quota sindacale ai lavoratori che hanno sottoscritto la delega a favore di un'Organizzazione sindacale, nella percentuale prevista dalla delega sopracitata.
Le somme erogate dalla Cassa dovranno sempre corrispondere a quelle accantonate dai datori di lavoro a tale titolo. Qualsiasi reclamo, nei confronti della Cassa, circa la predetta rispondenza o circa la mancata liquidazione di tutto o parte degli accantonamenti pretesi, deve essere presentato dall'operaio alla Cassa, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui dette somme si sono rese esigibili.
LIQUIDAZIONI ANTICIPATE
La Cassa non può corrispondere agli operai iscritti alcun acconto sulle somme accantonate, ad eccezione dei casi di effettiva e comprovata necessità da parte dei richiedenti e ad insindacabile giudizio del Comitato di Presidenza.
Al domicilio del lavoratore verrà inviato estratto conto in cui sono indicate le ore mensili lavorate e la relativa gratifica accantonata nonché le ore di malattia ed infortunio e la gratifica maturata durante tali eventi.
Dal totale contabilizzato viene detratta la quota sindacale ai lavoratori che hanno sottoscritto la delega a favore di un'Organizzazione sindacale, nella percentuale prevista dalla delega sopracitata.
Le somme erogate dalla Cassa dovranno sempre corrispondere a quelle accantonate dai datori di lavoro a tale titolo. Qualsiasi reclamo, nei confronti della Cassa, circa la predetta rispondenza o circa la mancata liquidazione di tutto o parte degli accantonamenti pretesi, deve essere presentato dall'operaio alla Cassa, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui dette somme si sono rese esigibili.
LIQUIDAZIONI ANTICIPATE
La Cassa non può corrispondere agli operai iscritti alcun acconto sulle somme accantonate, ad eccezione dei casi di effettiva e comprovata necessità da parte dei richiedenti e ad insindacabile giudizio del Comitato di Presidenza.