TRATTAMENTO ECONOMICO MALATTIE ED INFORTUNI
TRATTAMENTO
ECONOMICO MALATTIE DI DURATA FINO AGLI 8 GIORNI (DA GENNAIO 2013)
In base ai contratti integrativi provinciali le imprese, durante l'assenza dal lavoro (entro i limite della conservazione del posto) sono tenute ad erogare mensilmente all'operaio non in prova, compresi gli apprendisti, un'integrazione a quanto riconosciuto dall'Inps per le giornate lavorative dal Lunedì al Venerdì come segue:
- 75% della retribuzione per le giornate di carenza
- 100% della retribuzione per le restanti giornate di assenza
In base ai contratti integrativi provinciali le imprese, durante l'assenza dal lavoro (entro i limite della conservazione del posto) sono tenute ad erogare mensilmente all'operaio non in prova, compresi gli apprendisti, un'integrazione a quanto riconosciuto dall'Inps per le giornate lavorative dal Lunedì al Venerdì come segue:
- 75% della retribuzione per le giornate di carenza
- 100% della retribuzione per le restanti giornate di assenza
TRATTAMENTO
ECONOMICO MALATTIE DI DURATA SUPERIORE AGLI 8 GIORNI (DA GENNAIO 2013) ED INFORTUNI
In base ai contratti integrativi provinciali le imprese, durante l'assenza dal lavoro (entro i limite della conservazione del posto per i casi di malattia) sono tenute ad erogare mensilmente all'operaio non in prova, compresi gli apprendisti, un'integrazione a quanto riconosciuto dagli Istituti Assicurativi e Previdenziali sino al raggiungimento della totale retribuzione normale di fatto che il dipendente avrebbe percepito in caso di attività lavorativa dal lunedì al venerdì compresi i primi tre giorni di carenza e precisamente:
per le malattie:
- 100% della retribuzione in caso di assenza dal 1° al 180° giorno;
- 50% della retribuzione in caso di assenza dal 181° giorno al 270° o 365° giorno per le sole giornate non indennizzate dall'INPS;
per gli infortuni o malattie professionali:
- 100% della retribuzione in caso di assenza dal 1° giorno fino a guarigione clinica avvenuta.
In base ai contratti integrativi provinciali le imprese, durante l'assenza dal lavoro (entro i limite della conservazione del posto per i casi di malattia) sono tenute ad erogare mensilmente all'operaio non in prova, compresi gli apprendisti, un'integrazione a quanto riconosciuto dagli Istituti Assicurativi e Previdenziali sino al raggiungimento della totale retribuzione normale di fatto che il dipendente avrebbe percepito in caso di attività lavorativa dal lunedì al venerdì compresi i primi tre giorni di carenza e precisamente:
per le malattie:
- 100% della retribuzione in caso di assenza dal 1° al 180° giorno;
- 50% della retribuzione in caso di assenza dal 181° giorno al 270° o 365° giorno per le sole giornate non indennizzate dall'INPS;
per gli infortuni o malattie professionali:
- 100% della retribuzione in caso di assenza dal 1° giorno fino a guarigione clinica avvenuta.
L'accantonamento del 10% per gratifica natalizia relativa ai suddetti periodi di assenza sarà accreditato ai lavoratori direttamente dalla Cassa, previa esposizione a busta paga da parte dell'impresa ai fini contributivi e fiscali.

NORME TECNICO OPERATIVE | |
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Tabella coefficienti malattie e infortuni in vigore da 10/2024 | |
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Tabella coefficienti con sgravio contributivo in vigore da 10/2024 a 12/2024 | |
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Tabella coefficienti con sgravio contributivo in vigore da 07/2023 a 09/2024 | |
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Tabella coefficienti con sgravio contributivo in vigore da 01/2023 a 6/2023 | |
File Size: | 53 kb |
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Tabella coefficienti con sgravio contributivo in vigore da 07/2022 a 12/2022 | |
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Tabella coefficienti con sgravio contributivo in vigore da 01/2022 a 6/2022 | |
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Tabella coefficienti malattie e infortuni in vigore da 10/2021 a 9/2024 | |
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Tabella coefficienti malattie e infortuni in vigore da 10/2020 a 9/2021 | |
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Tabella coefficienti malattia in vigore fino a 09/2020 | |
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Modelli richiesta
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