Cig Ordinaria Apprendisti Imprese Artigiane
COPERTURA SALARIALE PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DI IMPRESE ARTIGIANE PER CIG ORDINARIA
L'allegato "L" al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili ed Affini Artigiane e P.I. sottoscritto in data 1 ottobre 2004, ha definito le modalità di riconoscimento, ai lavoratori con contratto di apprendistato, delle assistenze previste all'articolo 12, allegato "D" del medesimo C.C.N.L.
Le integrazioni salariali avranno decorrenza Aprile 2006 e verranno anticipate al lavoratore dall'impresa, che provvederà successivamente alla richiesta di rimborso alla Cassa Edile.
- Il trattamento di integrazione salariale verrà erogato con i medesimi criteri e riferendosi alla medesima normativa prevista per le autorizzazioni rilasciate dall'INPS a favore dei lavoratori non apprendisti;
- all'apprendista deve essere corrisposta un'indennità equivalente al trattamento di CIG e riferita alle tabelle di inquadramento contenute nell'allegato "D" del CCNL (qualora venga successivamente sottoscritto un accordo territoriale tra le parti l'indennità verrà riferita alla retribuzione concordata in tale ambito);
- la richiesta di rimborso alla Cassa Edile dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica approvata dal Comitato di Gestione, compilata con accuratezza in ognuna delle parti previste e firmata dal datore di lavoro;
- ad ognuna delle richieste di rimborso dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata dall'INPS per il trattamento di CIGO riconosciuto ai lavoratori con qualifica di operaio occupati nel medesimo cantiere (l'obbligo di allegare l'autorizzazione decade, fatto salvo il diritto al rimborso acquisito dall'impresa, se nel cantiere risultassero occupati soltanto apprendisti).
La Cassa Edile effettuerà il rimborso a condizione che il cantiere oggetto della richiesta di integrazione salariale sia stato regolarmente elencato nelle denunce nominative mensili degli operai occupati presentate dall'impresa richiedente.
Le richieste di rimborso non correttamente compilate, parzialmente compilate o mancanti della documentazione prevista, verranno respinte od eventualmente sottoposte al periodico esame del Comitato di Gestione del Fondo.
Qualsiasi controversia in merito all'applicazione delle nuove coperture salariali a favore degli apprendisti artigiani verrà valutata esclusivamente dal Comitato di Gestione del Fondo.
Le integrazioni salariali avranno decorrenza Aprile 2006 e verranno anticipate al lavoratore dall'impresa, che provvederà successivamente alla richiesta di rimborso alla Cassa Edile.
- Il trattamento di integrazione salariale verrà erogato con i medesimi criteri e riferendosi alla medesima normativa prevista per le autorizzazioni rilasciate dall'INPS a favore dei lavoratori non apprendisti;
- all'apprendista deve essere corrisposta un'indennità equivalente al trattamento di CIG e riferita alle tabelle di inquadramento contenute nell'allegato "D" del CCNL (qualora venga successivamente sottoscritto un accordo territoriale tra le parti l'indennità verrà riferita alla retribuzione concordata in tale ambito);
- la richiesta di rimborso alla Cassa Edile dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica approvata dal Comitato di Gestione, compilata con accuratezza in ognuna delle parti previste e firmata dal datore di lavoro;
- ad ognuna delle richieste di rimborso dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata dall'INPS per il trattamento di CIGO riconosciuto ai lavoratori con qualifica di operaio occupati nel medesimo cantiere (l'obbligo di allegare l'autorizzazione decade, fatto salvo il diritto al rimborso acquisito dall'impresa, se nel cantiere risultassero occupati soltanto apprendisti).
La Cassa Edile effettuerà il rimborso a condizione che il cantiere oggetto della richiesta di integrazione salariale sia stato regolarmente elencato nelle denunce nominative mensili degli operai occupati presentate dall'impresa richiedente.
Le richieste di rimborso non correttamente compilate, parzialmente compilate o mancanti della documentazione prevista, verranno respinte od eventualmente sottoposte al periodico esame del Comitato di Gestione del Fondo.
Qualsiasi controversia in merito all'applicazione delle nuove coperture salariali a favore degli apprendisti artigiani verrà valutata esclusivamente dal Comitato di Gestione del Fondo.
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